Unioni Civili: la legge tedesca

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Di Massimo Mele il 19 Luglio 2012. Nessun commento

In Germania, il 16 febbraio 2001, veniva approvata una legge (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) che introduceva nell’ordinamento tedesco l’istituto giuridico della convivenza registrata tra due persone dello stesso sesso (Eingetragene Lebenspartnerschaft). Il provvedimento è entrato in vigore il 1 agosto 2002.
La convivenza registrata non è equiparata all’istituto matrimoniale, ma quasi, ed è limitata alle coppie dello stesso sesso.
Per costituire una convivenza registrata è richiesto che i partner facciano una richiesta congiunta, personalmente e contemporaneamente, davanti all’Autorità competente.

In assenza di una dichiarazione che attesti il contrario (ad esempio “la comunione dei beni”) s’intende scelto il regime di separazione dei beni.
Formalizzata la registrazione, tra gli effetti che si producono si segnalano:
– possibilità di poter scegliere di adottare un cognome comune;
– adeguato soccorso alimentare, anche dopo la separazione
– riconoscimento delle agevolazioni assistenziali;
– riconoscimento dei diritti successori;
– riconoscimento al partner della pensione di reversibilità dell’altro convivente (introdotto nel 2004 con legge modificativa e confermato con decisione della Corte Costituzionale nel 2009);
– permesso di immigrazione per il partner straniero;
– responsabilità di entrambi per i debiti contratti dalla coppia.
In tema di adozione la legge pone dei limiti. Ai conviventi, infatti, non è riconosciuto il diritto di adozione congiunta ma dal 2004, con una legge modificativa (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft – Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG) è stata riconosciuta la possibilità di adozione dei figli del convivente.
I conviventi possono richiedere in ogni momento lo scioglimento della convivenza, tuttavia la legge richiede un periodo di riflessione (da 1 a tre anni) prima della pronuncia definitiva.
La convivenza si scioglie con sentenza passata in giudicato su istanza di uno o di tutti e due i conviventi.
L’istanza contiene:
– la dichiarazione di non volere continuare la convivenza (la pronuncia di scioglimento da parte del Tribunale interviene non prima che siano trascorsi 12 mesi se la dichiarazione è congiunta, 36 se non è congiunta)
oppure
– la dichiarazione, da parte di uno dei partners, di difficoltà e onere per motivi riguardanti l’altro partner, a proseguire la convivenza.

Per un’analisi delle modifiche alla legge attraverso le sentenze della Corte Costituzionale (Bundesverfassungsgericht), unisi.it

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