“Omosessualità accertata”: permesso di soggiorno all’immigrato gay

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Di Massimo Mele il 6 Dicembre 2012. Nessun commento

Azzerato così il provvedimento di espulsione ufficializzato con decreto prefettizio. Fondamentale il fatto che i gusti sessuali dell’uomo possano essere motivo di persecuzione in patria. A corollario anche l’adesione al Cristianesimo va valutato come possibile fonte di rischio.

Ragazzi in Tunisia

Omosessualità come fonte di discriminazione. Ancora oggi, appena entrati nel ventunesimo secolo… Di conseguenza, è legittimo il riconoscimento del permesso di soggiorno «per motivi umanitari» all’immigrato, arrivato in Italia, che denuncia il pericolo di persecuzione in patria alla luce dei propri gusti sessuali (Cassazione, ordinanza 11586/12). Scintilla decisiva è il rigetto, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale presentata in Italia da un cittadino tunisino. Da lì, però, il percorso è altalenante: il Tribunale nega lo status di rifugiato, ma riconosce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che viene poi cancellato dalla Corte d’Appello.
Nodo gordiano è, soprattutto, l’identità sessuale dell’uomo, il quale ha evidenziato il rischio di persecuzione, in caso di ritorno ‘forzato’ in patria, a causa della propria omosessualità «punita come reato in Tunisia». Senza dimenticare i problemi legati alla sua fede cristiana…
Tale visione, però, è condivisa dai giudici del Tribunale, ma respinta dai giudici d’Appello: per questi ultimi, difatti, «manca la prova dell’asserita omosessualità e dell’adesione al Cristianesimo».
Precedente. Su quest’ultimo punto, ossia la mancanza, secondo i giudici d’Appello, della ‘prova provata’, però si sofferma l’uomo, che, attraverso il proprio legale, presenta ricorso in Cassazione, evidenziando un elemento di rilievo: la pronuncia del Tribunale con cui era stato accolto il ricorso dell’uomo contro il decreto prefettizio di espulsione emesso perché «persona socialmente pericolosa». Proprio in quell’occasione, viene ricordato, era stato il Tribunale ad applicare il divieto di espulsione «a causa del pericolo di persecuzione» cui l’uomo era esposto nel proprio Paese, essendone stata accertata «l’omosessualità» ed essendo stato verificato che essa «è perseguita in Tunisia come reato».
Tale precedente pronunciamento ha un enorme valore. A riconoscerlo sono i giudici di Cassazione, sottolineando che esso è «definitivo, non risultando impugnato» e conduce al «diritto» dell’uomo «al rilascio, da parte del Questore, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari», proprio considerando quanto acclarato in Tribunale.
Cristallina la situazione, consequenziale dovrà essere la decisione in Appello, a cui la questione viene riaffidata dai giudici di Cassazione.

Fonte La Stampa

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